Statuto

Allegato “B” all’atto n. 70440/27122 di Repertorio

STATUTO

 

Art. 1

Costituzione
Per iniziativa dell’Associazione “Periplo” è costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile una Fonda­zione denominata “Fondazione Periplo”.
La Fondazione persegue le proprie finalità su tutto il ter­ritorio della Repubblica Italiana, e a livello internaziona­le qualora specifici progetti di ricerca richiedano la par­tecipazione di soggetti dotati di particolari competenze in Paesi esteri.

 

Art. 2

Scopo e oggetto

La Fondazione è aconfessionale e apartitica, non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, a beneficio della collettività diffusa, in campo sanitario e biomedico nei settori: ­
– della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– dell’assistenza socio-sanitaria;
– della formazione professionale e post-universitaria.
A tal fine, avvalendosi anche di prestazioni volontarie e gratuite, la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplifi­cativo e non esaustivo, e con particolare ma non esclusivo riguardo al settore dell’oncologia, le seguenti attività:
– mettere a punto, progettare e condurre, studi clinici os­servazionali di “outcome research” nell’ambito delle patologie oncologiche;
– partecipare a progetti volti alla valutazione della co­ sto-efficacia dei farmaci innovativi in oncologia; ­
– coordinare e/o partecipare a studi mirati alla rilevazione di indicatori dei percorsi diagnostico-terapeutici in onco­ logia;
– supportare progetti di telemedicina nell’ambito delle reti
oncologiche; ­
– incentivare la realizzazione di forme e modelli innovativi di ricerca o di gestione sanitaria; ­
– favorire lo sviluppo dell’innovazione tecnologica nell’ambito della Medicina Oncologica;
– sostenere la formazione e la cultura della prevenzione;
– promuovere iniziative volte a supportare l’implementazione delle reti oncologiche nelle regioni italiane, anche attraverso la costituzione di gruppi tecnici di lavoro che si adoperino per confronti e supporti sul tema delle reti oncologiche;
– promuovere e valorizzare il confronto tra esperienze regionali al fine di condividere strategie per la risoluzione delle criticità dei modelli gestionali;
– promuovere il ruolo del volontariato e delle associazioni
di rappresentanza di pazienti e familiari;
– promuovere campagne di sensibilizzazione su tematiche di sanità pubblica;
– promuovere ricerche, seminari e incontri di studio al fine di favorire lo scambio su tutte le problematiche concernenti sia la ricerca sia il campo delle reti oncologiche;
– promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, anche ECM (Educazione Continua in Me­dicina);
– attribuire premi e borse di studio nell’ambito delle atti­vità sopra elencate;
– collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sani­tarie pubbliche per condividere il know-how acquisito;
– promuovere l’integrazione tra Istituzioni Universitarie, Enti di ricerca e Organismi nazionali e internazionali per favorire la promozione e la diffusione sul territorio delle conoscenze sviluppate nell’ambito delle finalità istituzio­nali;
– elaborare linee guida in collaborazione con gli Enti pre­posti, competenti nelle materie oggetto dell’attività della Fondazione;
– stipulare convenzioni con altri enti di ricerca allo scopo di stabilire fattive e attive collaborazioni per specifici progetti e ivi disciplinare le linee guida dell’attività da svolgersi, i rapporti di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di utilizzazione del personale, nonché l ‘eventuale conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell’attività di ricerca.
La Fondazione può svolgere la sua attività sia sul territo­rio nazionale che all’estero.
La Fondazione si impegna a divulgare e mettere a disposizio­ne della collettività diffusa i risultati delle sperimenta­zioni cliniche e degli studi, comunque condotti, al fine di ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise.
Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera­zioni contrattuali di qualsiasi natura necessari, purché coerenti con gli scopi istituzionali. Con le medesime limi­tazioni potrà inoltre aderire ad associazioni, confederazio­ni, istituzioni nazionali ed internazionali operanti nei propri settori di attività o affini, e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché istituire altre Fonda­zioni, Associazioni, sezioni, unità o filiali, e assumere partecipazioni, anche costituendo o concorrendo alla costituzione degli enti.

 

Art. 3

Sede

La Fondazione ha sede in Genova, Via Goffredo Mameli civico n. 3 interno 1.
La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffi­ci di rappresentanza, oltre a Sedi di coordinamento macrore­gionali o strutture dedicate alla ricerca.

 

Art. 4

Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.

 

Art. 5

Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgi­mento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito:
– dal contributo in denaro conferito dal Fondatore all’atto della costituzione, il cui complessivo valore è di euro 115.000 (centoquindicimila), di cui euro 30.000 (trentamila) destinati a fondo di dotazione indisponibile dai beni mobili ed immobili, o comunque dalle elargizioni in genere, che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, specificamente destinati al suo patrimonio;
– da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzio­ni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, specificamente destinati al suo patrimonio;
– da eventuali entrate, apporti, introiti o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio.
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:
– dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
– dai beni mobili ed immobili, o comunque dalle elargizioni in genere, che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano specificamente destinati al suo patrimonio;
– da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzio­ni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stra­nieri, che non siano specificamente destinati al suo patri­monio;
– da eventuali entrate, apporti o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi de­rivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione non abbia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
– dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al ca­po precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore Legale dei Conti;
– dagli introiti di qualsiasi tipo conseguiti per effetto de 11 ‘ attività de 11 a Fondazione;
– dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
– da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incrementare il suo patrimonio.
La Fondazione può svolgere, nei limiti e nei modi previsti dalla legge, attività di raccolta fondi al fine di finanzia­re le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
La Fondazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E’ vietata la distribuzione, anche indiret­ta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento indivi­duale del rapporto.

 

Art. 6

Organi

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Comitato Tecnico Scientifico;
– la Consulta delle reti e associazioni, se nominata;
– l’Organo di Controllo.
La Fondazione può nominare un Revisore Legale dei Conti.

 

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto:
– da un membro con la qualifica di Presidente;
– da ulteriori due membri con la qualifica di Consiglieri.
Il Presidente, nominato in sede di costituzione dal Fondatore e successivamente rinnovato con delibera del Comitato Tecnico Scientifico, rimarrà in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso.
I Consiglieri, nominati in sede di costituzione dal Fondatore e successivamente rinnovati con delibera del Comitato Tecnico Scientifico, rimarranno in carica fino alla data della riunione di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato, e sono rieleggibili anche più volte.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare un Consigliere nel corso del suo mandato, il Comitato Tecnico Scientifico provvederà alla sostituzione. Il nuovo Consi­gliere rimarrà in carica fino al termine del mandato origi­nario del Consigliere sostituito.
L’amministrazione della Fondazione per tutti gli atti di or­dinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Fondazione è affidata al Consiglio di Am­ministrazione, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo Statu­to ad altri organi, salva l’acquisizione nei casi previsti del parere del Comitato Tecnico Scientifico, vincolante per quanto riguarda la valutazione dei progetti di ricerca.
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più appositi Regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente e un Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, nelle forme e nei modi previsti dalla leg­ge, parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra­zione. In caso di suo impedimento o assenza le riunioni sa­ranno presiedute dal Vice Presidente, qualora nominato, o altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comun­que almeno due volte all’anno. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o lo ritenga opportuno il Presidente.
L’avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora del­la convocazione, oltre all’ordine del giorno con gli argo­menti da trattare è trasmesso con qualunque mezzo che garan­tisca la prova dell’avvenuta ricezione, quale ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manual­mente. La convocazione deve avvenire 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e almeno due giorni prima in caso di urgenza; la convocazione deve essere recapitata anche ai componenti dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione può comunque regolarmente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l’intero Consi­glio, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e sia presente almeno un componente dell’Organo di Controllo.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità pre­vale il voto di chi presiede. Nel caso di modifiche del presente Statuto o di scioglimento della Fondazione è tuttavia necessario il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi del successivo art. 9.
E’ ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferen­za, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano es­sere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione – anche visionando e scambiando documenti – ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso l’adunanza si intende tenuta nel luogo ove si trova chi presiede la riunione.

 

Art. 8

Presidente

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti) nonché la firma sociale (compresa la facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente; la rappresentanza spetta pure a quegli altri Consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio di Am­ministrazione ai sensi del precedente articolo 7, nei limiti dei poteri così delegati.
l Presidente, oltre a quanto stabilito in precedenza del presente Statuto, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri a lui attribuiti e sottoscrive tutti gli atti, contratti e negozi compiuti dal­la Fondazione; apre e chiude i conti correnti bancari e po­stali, opera sugli stessi e procede agli incassi. Il Presidente è responsabile del sito internet della Fondazione.
Il Presidente può assumere, riferendone al Consiglio di Am­ministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente, qualora nomi­nato, o altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

 

Art. 9

Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto e dal Presidente della Fondazione e da ulteriori quattro membri, scelti fra esperti italiani e/o stranieri operanti nel settore della ricerca medica, nominati in sede di costituzione e successivamente rinnovati per cooptazione.
I componenti del CTS, salvo il Presidente per il quale vale quanto supra già disciplinato, rimarranno in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso. Nel caso in cui, per qualunque motivo, nel corso del suo mandato venga a mancare uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, i restanti componenti del CTS, convocati dal Presidente, nomi­neranno, con i medesimi criteri di scelta di cui al primo paragrafo del presente articolo, il nuovo membro, che a sua volta rimarrà in carica fino a dimissioni, permanente impe­dimento o decesso. Per il Presidente vale quanto già disci­plinato nel precedente art. 7.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, vengano a mancare nello stesso tempo tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio di Amministrazione con il necessa­rio parere favorevole dell’Organo di Controllo, nominerà con i medesimi precedenti criteri di scelta i nuovi membri.
I componenti del CTS possono essere chiamati, anche singo­larmente, a partecipare alle riunioni del Consiglio di Ammi­nistrazione per fornire gli elementi di conoscenza ritenuti opportuni .
Il CTS ha il compito di valutare i progetti di ricerca, for­mulare proposte e dare pareri sui programmi di attività scientifica della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione. Tutti i pro­getti di ricerca che la Fondazione intenda intraprendere an­dranno sottoposti al Comitato Tecnico Scientifico, che ne valuterà la validità scientifica. I progetti ritenuti validi saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione della loro fattibilità.
In base alla tipologia di proposta da valutare, il CTS potrà essere supportato da esperti esterni arruolati ad hoc.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda mo­dificare lo statuto o addivenire allo scioglimento della Fondazione, il CTS deve esserne informato per deliberare in merito. Per le modifiche allo statuto, se il CTS delibererà a favore delle modifiche proposte, il Consiglio di Amministrazione potrà a sua volta perfezionare la sua delibera in merito alle modifiche statutarie approvate dal CTS; se il CTS delibererà a sfavore delle modifiche proposte, il Consi­glio di Amministrazione non potrà perfezionare la sua deli­bera in merito alle modifiche statutarie, ma potrà sottoporre al CTS un diverso testo. Per lo scioglimento della Fonda­zione, lo stesso potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione solo dopo l’ottenimento del parere favorevole del CTS.
Il Presidente convoca il Comitato con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Pre­sidente. Delle sedute è redatto un verbale.
Le riunioni del CTS possono svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.

 

Art. 10

Consulta delle reti e associazioni

Ove lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione può istituire una Consulta delle reti e associazioni, composta dal Presidente della Fondazione e da almeno ulteriori tre membri, scelti fra esperti delle materie di interesse della Fondazione, preferibilmente rappresentativi di reti o enti – comprese le associazioni di pazienti attivi nei settori ove opera la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento nominare ulteriori componenti. Tutti i componenti della Consulta durano in carica per tre anni dalla data di nomina, e possono essere successivamente rinomi­nati. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il numero minimo dei tre ulteriori membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrare i componenti della Consulta o, alternativamente, a scioglierla. Per il Presi­dente vale quanto già disciplinato nel precedente art. 7.
La Consulta ha il compito di formulare proposte e dare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri sui pro­grammi di attività della Fondazione e su ogni altro argomento ad essa sottoposto.
Il Presidente convoca la Consulta con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Pre­sidente. Delle sedute è redatto un verbale.
Le riunioni della Consulta possono svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi­cati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.

 

Art. 11

Organo di Controllo

La Fondazione può nominare un Organo di controllo monocratico oppure collegiale formato da tre componenti, aventi i re­quisiti di cui all’art. 2397 comma 2 e all’art. 2399 c.c.
L’Organo è nominato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ne stabilisce il numero e – nel caso l’Organo sia composto da tre sindaci – ne designa il Presidente; dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso di cessazione di un componente dell’Organo durante il mandato, il Comitato Tecnico Scientifico provvede al suo reintegro. Il nuovo componente rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del componente che egli ha sostituito.
L’ Organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora
applicabili;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe­zione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni so­ciali o su determinati affari.
L’Organo assiste senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico.

 

Art. 12

Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti

Il Comitato Tecnico Scientifico, ove lo ritenesse opportuno, può nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, con durata triennale, o anche conferire l’incarico di revisione all’Organo di controllo qualora tutti i suoi membri siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

 

Art. 13

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, eccetto quelle dei componenti dell’Organo di Controllo e quella del Revisore.
Il rimborso delle spese relati ve all’espletamento degli incarichi si intende già autorizzato. Le spese saranno rimbor­sate dietro presentazione della relativa documentazione.

 

Art. 14

Esercizi e bilancio

L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà comunque termine al 31 dicembre dell’anno in cui la Fondazione è costituita.
Il Consiglio di amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale predispone il bilancio d’esercizio, redatto ai sensi della normativa applicabile.

 

Art. 15

Modifiche dello statuto e scioglimento della Fon­dazione

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, e lo scioglimento della Fondazione potranno es­sere decise dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il quorum specificato nell’art. 7 del pre­sente statuto, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico .
Nel caso di scioglimento, da qualunque causa determinato, e in presenza di patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un liquidatore, il quale dovrà procedere alle operazioni di liquidazione, e provvedere quindi a devolvere il patrimonio residuo ad altri enti operanti in uno o più dei settori di interesse di Fondazione, o a fini di pubblica utilità, secondo la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 16

Libri sociali
La Fondazione dovrà tenere:
– uno o più libri delle adunanze e delle delibere del Consi­glio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico;
– il libro delle riunioni e delle delibere dell’Organo di Controllo.

 

Art. 17

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione concer­nenti la forma giuridica di fondazione.
f.to: Pierfranco Conte
f.to: Claudia Damioli
f.to: Guastaferro Erika
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)

 

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